Sentenza incarico di Dirigente Generale a soggetto esterno

CORTE DEI CONTI PER LA SICILIA

Sentenza n. 346/2020

La vicenda riguarda l’incarico di Segretario Generale della Regione Siciliana conferito al soggetto esterno Giuseppa Patrizia Monterosso dalla Giunta Regionale presieduta da Raffaele Lombardo con deliberazione 248 del 13 luglio 2012, confermato dalla Giunta presieduta da Rosario Crocetta con deliberazione 49 del 5 febbraio 2013,  e quindi rinnovato da detta Giunta Crocetta con deliberazione 231 del 30 giugno 2016.

L’azione della Procura Regionale della Corte dei Conti per la Sicilia trae origine dalla formazione dell’autonomo fascicolo aperto a seguito di specifica segnalazione di danno proveniente dalla Associazione Di.R.Si., di cui il Procuratore Albo ha riconosciuto la “evidente fondatezza agevolmente constatabile da una serena lettura della normativa di riferimento“.

La Procura Regionale ha ritenuto in primo luogo che il conferimento dell’incarico di Segretario Regionale non solo è illecito per omessa verifica legale della sussistenza, tra i ruoli dell’Amministrazione, della professionalità richiesta per ricoprire l’incarico (violazione dell’art 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 – “Incarichi di funzioni dirigenziali”), ma anche perché il soggetto esterno individuato per ricoprire l’incarico di Segretario Generale non aveva i requisiti.

La Procura regionale ha ritenuto danno erariale la spesa corrispondente alle retribuzioni erogate dall’Amministrazione regionale per l’incarico di Segretario Regionale per l’intero periodo di espletamento della funzione (dal luglio 2012 a dicembre 2017), imputandolo fino a giugno 2016 alla Giunta Lombardo e per il periodo successivo alla Giunta Crocetta.

La Giunta di Governo non può decidere liberamente, né discrezionalmente, di scegliere la persona alla quale conferire l’incarico dirigenziale fra soggetti “interni” ovvero fra soggetti “esterni” (comma 8 dell’articolo 9 della L.R. 10/2000 e come espressamente previsto anche dall’articolo 11, comma 4 della L.R. 20/2003 – vale a dire quelli per la cui nomina “si applicano le previsioni di cui” all’articolo 19, comma 6 del D.Lgs. 165/2001), potendo arrivare allo scrutinio di questi ultimi solo dopo aver discrezionalmente accertato l’insussistenza, all’interno dell’Amministrazione, di professionalità idonee allo scopo.

La ricerca all’interno dell’Amministrazione va intesa con riferimento non all’intero ruolo organico di questa, ma ai soli soggetti inquadrati in posizioni utili per il conferimento dell’incarico dirigenziale in via ordinaria, in possesso dei requisiti.

La sentenza della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia ha riconosciuto gravemente colpose le posizioni soggettive dell’ex Presidente Raffaele Lombardo – che dovrà risarcire 52.134,87 euro – e degli ex Assessori Aricò, Gallo, Spampinato, Tranchida, Trigilio e Venturi – che dovranno pagare a testa 8.689,14 euro, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali  e spese di giustizia- in quanto responsabili della adozione della deliberazione 248/2012 escludendo dallo scrutinio per l’affidamento dell’incarico i dirigenti del ruolo regionale che già svolgevano funzione di Dirigente Generale.

Considera in parte prescritto ed in parte da respingere il riconoscimento del danno erariale – per un importo pari a 576.670,32 euro -relativo al periodo febbraio 2013/giugno 2016 imputato e richiesto dal Procuratore Regionale alla compagine politica che ha approvato la prima deliberazione 248/2012, in quanto invece conseguente alla conferma dell’incarico operata dalla Giunta presieduta da Rosario Crocetta con deliberazione 49/2013.

Condanna l’ex Presidente Rosario Crocetta – che dovrà risarcire 106.500,94 mila euro – e gli ex Assessori Lo Bello, Contrafatto, Pistorio, Marziano, Gucciardi e Lantieri – per 17.750,15 euro ciascuno, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia- per avere avallato una valutazione della dirigenza interna sulla base del profilo posseduto dal soggetto esterno, palesemente e dichiaratamente già designato per il rinnovo dell’incarico.